In condominio si cade, e spesso. Questo può avvenire per distrazione; per parti comuni logorate; per illuminazione insufficiente; per incauta pulizia delle parti comuni, allorché venga a mancare una adeguata segnalazione che il pavimento o le scale sono bagnate; per la presenza di ghiaccio nei vialetti esterni e così via. Queste sono solo alcune delle cause più comuni che determinano incidenti con danni che possono essere anche gravi.
Chi incorre in un "ruzzolone" è certo che vorrà essere risarcito e da chi se non dal condominio? Ma il malcapitato deve fare attenzione perché non sempre ha ragione. Questo ha dimostrato il Tribunale di Napoli con la recente sentenza n. 2920 del 23 marzo 2025
Rigettata la domanda risarcitoria del condominio caduto in zona condominiale.
Con atto di citazione ritualmente notificato al Con atto di citazione ritualmente notificato al condominio di appartenenza l'attore chiedeva la sua condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla caduta avvenuta in zona comune e precisamente nel viale di uscita sulla strada pubblica.
Il sinistro si era verificato quando il condomino, giunto in prossimità della grata dell'acqua presente sulla pavimentazione, aveva perso l'equilibrio a causa del manto stradale sconnesso dal quale si era distaccata una mattonella. La situazione di pericolo - a detta dell'attore - non era stata segnalata dal convenuto.
Ad avviso del costituito condominio, invece, parte attrice conosceva perfettamente lo stato dei luoghi e, quindi, avrebbe dovuto prestare l'ordinaria diligenza al fine di evitare l'evento dannoso. Il convenuto negava, altresì, l'addebito della mancata segnalazione del pericolo poiché l'amministratore, proprio a fronte del rischio, aveva invitato gli utenti a valersi un passaggio differente e più sicuro.