in caso di separazione, entrambi i partner rimangono obbligati in solido verso la banca, a meno che non si accordino diversamente.
La gestione di un mutuo cointestato in una separazione rappresenta una delle questioni più complesse che le coppie, siano esse sposate o conviventi, si trovano a dover affrontare. Non è infatti immediato capire come dovrà essere pagato il finanziamento una volta ufficializzata la fine del rapporto, considerando come questo mutuo preveda un obbligo in solido verso la banca. Ma come procedere?
In linea teorica, la questione dovrebbe essere affrontata ancor prima di sottoscrivere il finanziamento, cercando un mutuo dal contratto poco restrittivo, che permetta una rapida uscita dei partner in caso di separazione. Dopodiché, è bene considerare tutti i vincoli di legge.
Come fare con un mutuo cointestato in caso di separazione
Non si può dire che quella del mutuo cointestato non sia una soluzione comune fra le famiglie italiane. Tramite questa possibilità, due o più persone - in genere, una coppia - si impegnano formalmente per rimborsare le rate del finanziamento alla banca, in base ai principi di solidarietà dell’articolo 1292 del Codice Civile.
Il fatto che il contratto sia stipulato in solido fra le parti, implica che l’istituto di credito può richiedere il versamento delle rate indifferentemente a uno qualsiasi dei cointestatari. In altre parole, anche se il mutuo cointestato è pagato solo da un coniuge, l’istituto di credito può rivalersi su entrambi in caso di insolvenza.
Quando la coppia, convivente o sposata che sia, decide di interrompere il rapporto, gli obblighi nei confronti della banca non si estinguono automaticamente. E sorgono quindi più che legittimi dubbi fra i partner su come gestire il finanziamento, ad esempio:
- chi effettivamente debba procedere al pagamento delle rate residue;
- come regolare i rapporti economici tra gli ex coniugi o i conviventi, relativamente al finanziamento;
- come tutelare i figli, se presenti, e il relativo diritto alla casa familiare.
Il peso dell’assegnazione del giudice in un mutuo cointestato
Prima di entrare nel merito della questione, è però indispensabile sciogliere un dubbio comune, spesso al centro di grandi fraintendimenti: quello della differenza tra le assegnazioni del giudice e gli obblighi verso la banca.
In una causa per separazione o divorzio, il giudice può disporre che:
- le rate del finanziamento vengano pagate, nella loro interezza o in parte, dal coniuge su cui vertono gli obblighi di mantenimento;
- le stesse rate possano essere considerate parte del mantenimento, riducendo - a discrezione del giudice - l’ammontare dello stesso assegno di mantenimento, per equilibrare il peso economico complessivo.
Tuttavia, le decisioni dal tribunale riguardano i rapporti fra i partner e non, come spesso si ritiene comunemente, gli obblighi verso la banca. Entrambi gli intestatari del mutuo rimangono responsabili in solido del pagamento delle rate: di conseguenza, se il partner designato dal giudice dovesse essere insolvente, l’istituto di credito potrà rivalersi sull’altro.
Chi continua a pagare il mutuo in caso di separazione
Come anticipato nei paragrafi precedenti, il mutuo cointestato sancisce un obbligo in solido da parte dei titolari, indipendentemente dalla natura del loro rapporto. Sebbene in una separazione il giudice possa decidere chi, all’interno della coppia, debba materialmente debba provvedere al pagamento, la responsabilità in caso di insolvenza ricade su entrambi.
Per questa ragione, è indispensabile che i partner si accordino su come dovrà essere pagato il mutuo anche oltre il termine della relazione. A questo scopo, vi sono diverse opzioni da prendere in considerazione:
- continuare a pagare il mutuo congiuntamente, raggiungendo un accordo sulle eventuali quote per la divisione del pagamento;
- procedere con un accollo interno, con un accordo in cui uno dei partner decide di farsi carico del pagamento dell’intero mutuo. In questo caso, la banca non viene coinvolta, perciò eventuali insolvenze ricadranno su entrambi;
- optare per un accollo esterno, con la cessione della quota del mutuo di un partner all’altro, che si occuperà quindi singolarmente del pagamento. In questo caso, l’istituto di credito dovrà essere coinvolto per valutare sia la fattibilità del recesso di una delle due parti che, naturalmente, la sostenibilità del finanziamento da parte di un solo partner;
- estinguere il mutuo, ad esempio vendendo l’immobile e, con la somma ricavata, corrispondere il residuo alla banca.
In più, vale la pena di soffermarsi su alcuni casi specifici, ricordando sempre che la solidarietà del pagamento verso l’istituto di credito.
La comunione e la separazione dei beni nel mutuo cointestato
Il primo caso da prendere in considerazione è quello del mutuo cointestato in un rapporto di comunione dei beni. L’immobile acquistato tramite un finanziamento cointestato rientra nel patrimonio comune della coppia, indipendentemente da chi paga le rate, in base all’articolo 177 del Codice Civile. Di conseguenza, durante la separazione:
- la proprietà dell’immobile è divisa al 50%, salvo accordi diversi fra i partner;
- il giudice può decidere su quale partner debbano gravare non solo gli obblighi di mantenimento, ma anche di pagamento totale o parziale del del mutuo.
In un mutuo cointestato con separazione dei beni, invece, ciascun partner è proprietario di ciò che ha singolarmente acquistato. Di conseguenza:
- la proprietà dell’immobile rimane a chi ne è effettivamente titolare;
- il giudice può decidere a chi debba spettare il versamento totale o parziale delle rate del mutuo, in base alle assegnazioni di mantenimento.
Come già specificato, indipendentemente dalle assegnazioni del tribunale, in entrambi i casi i partner rimangono responsabili nei confronti della banca, finché non si accordano diversamente con un accollo o, ancora, con l’estinzione del mutuo.
Cosa succede al mutuo cointestato fra non sposati
Situazione leggermente diversa per la gestione del mutuo cointestato tra non sposati. Nelle coppie conviventi, che non hanno provveduto a formalizzare la loro unione in alcun modo, il pagamento delle rate è definito dagli accordi che i partner decidono di prendere autonomamente. L’ex coppia può optare per continuare a pagare congiuntamente il finanziamento, per dividersi le rate, per formalizzare un accollo o vendere l’immobile.
Le coppie che hanno contratto un’unione civile, in base alla Legge 76/2016, hanno obblighi di assistenza materiale simili a quelli del matrimonio, ma l’assegno alimentare - in base all’articolo 433 del Codice Civile - è previsto solo se uno dei due partner versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso. In questo caso:
- il giudice non può assegnare il pagamento, completo o parziale, del mutuo a una delle due parti;
- entrambi i partner rimangono responsabili in solido con la banca, ma possono sempre accordarsi per dividere il pagamento, per un accollo o per la vendita dell’immobile.
Come si gestisce il mutuo cointestato in una separazione con figli
Uno dei casi più complessi è quello della gestione del mutuo cointestato in una separazione con figli, soprattutto se minorenni o, ancora, maggiorenni non autosufficienti. A seconda della tipologia di relazione - coppie conviventi, sposate o che hanno contratto un’unione civile - il giudice si trova a decidere chi debba farsi carico dell’eventuale mantenimento e, ancora, a chi debba essere assegnata la casa coniugale.
In genere, i giudici tendono a tutelare il diritto dei figli a vivere nella loro casa familiare, assegnandola al genitore collocatario, in base all’articolo 337-sexies del Codice Civile. In presenza di un mutuo cointestato, indipendentemente sia stato pagato da uno o entrambi i partner, può essere anche disposto che:
- sia il partner non collocatario a pagare il mutuo, all’interno degli obblighi di mantenimento;
- l’ammontare del mutuo venga comunque detratto dal mantenimento complessivo, per ridurre il peso dell’onere.
Anche in questa evenienza, nonostante le decisioni del tribunale, nei confronti della banca entrambi gli intestatari rimangono obbligati in solido. Di conseguenza, se il partner a cui spetta il pagamento stabilito dal giudice non provvede a saldare le rate, l’istituto di credito può esigerle da entrambi, a meno che non si formalizzino altri accordi.
Quando il mutuo cointestato è pagato solo da un coniuge
Un caso singolare è rappresentato dal mutuo cointestato pagato solo da un coniuge. In questo caso, le rate versate durante il matrimonio non sono ripetibili, poiché considerate parte dell’obbligo di contribuzione familiare, in base all’articolo 143 del Codice Civile. Tuttavia, dopo la separazione:
- il coniuge che paga interamente le rate, può richiedere il rimborso del 50% delle somme versate, corrispondenti alla quota dell’altro intestatario, salvo diversi accordi;
- la richiesta di restituzione delle rate del mutuo cointestato con la separazione, però, non è possibile se il giudice ha disposto che il pagamento rappresenta una forma di mantenimento dell’altro coniuge.
Qualora l’altro partner non dovesse rimborsare le quote spettanti, l’intestatario pagante può chiedere un decreto ingiuntivo per il versamento delle dovute somme. Come già ribadito, nei confronti della banca rimangono entrambi obbligati in solido.
Come posso uscire da un mutuo cointestato
In considerazione del fatto che entrambi gli intestatari rimangono responsabili nei confronti della banca, in molti si chiedono come si possa uscire da un mutuo cointestato. Affinché il finanziamento gravi solo sulle spalle di uno dei due intestatari, è necessario procedere:
- con l’accollo esterno, che richiede il consenso della banca dopo la valutazione della solvibilità del coniuge accollante. Se approvato, l’accollo libera un partner dall’obbligazione del mutuo, ma il trasferimento della proprietà dell’immobile a un solo partner richiede un separato atto notarile;
- con la surroga del mutuo, cioè il trasferimento del mutuo verso una banca diversa, se l’istituto di credito prescelto prevede la contestuale possibilità di modificare gli intestatari del finanziamento.
È indispensabile ribadire che l’accollo interno, ovvero con l’accordo dei partner senza coinvolgere la banca, non comporta una modifica degli obblighi verso l’istituto di credito, quindi non rappresenta un’uscita dal mutuo in senso stretto. L’estinzione anticipata, ad esempio con la vendita dell’immobile, libera invece l’ex coppia da ogni responsabilità. Ovviamente, prima di procedere è indispensabile chiedere un parere preventivo sia al proprio legale di fiducia che una consulenza dalla banca.