le tende da sole consentono un miglioramento delle condizioni microclimatiche interne mediante l'ombreggiamento dei locali serviti, con conseguente contenimento dell'irraggiamento solare e abbassamento delle temperature.
Si ricorda che il decreto "Salva Casa" ha introdotto, tra l'altro, questa novità: vengono considerate interventi di edilizia libera alcune soluzioni pensate per ripararsi dal sole o dalle intemperie, come tende da sole, pergole con coperture mobili o retrattili e simili strutture. Le strutture però non devono trasformarsi in spazi chiusi o aumentare il volume dell'edificio.
Inoltre, è necessario che le tende da sole si armonizzino con l'estetica dell'edificio, evitando un effetto visivo eccessivo.
In ambito condominiale bisogna tenere conto del decoro architettonico, valore che se messo in percolo può creare tensioni e liti con gli altri partecipanti al condominio.
A questo proposito è interessante prendere in considerazione una vicenda recentemente esaminata dal Tribunale di Pesaro (sentenza 12/05/2025 n. 300).
Controversia su tende parasole in condominio e verdetto finale
Un condomino ha citato in giudizio la proprietaria dell'appartamento sovrastante (che si sviluppava su due livelli), deducendo che quest'ultima aveva effettuato interventi edilizi abusivi. L'attrice contestava alla convenuta la chiusura del balcone al primo piano mediante pannellatura con struttura metallica e, al secondo livello, l'installazione di una tenda parasole associata a un'estensione della ringhiera del balcone, in modo sporgente rispetto al profilo originario dell'edificio.
Tali opere, a parere dell'attrice, erano prive dei necessari titoli abilitativi e lesive del decoro architettonico del fabbricato, nonché causa di infiltrazioni e di una sensibile riduzione della luminosità e dell'aerazione naturale del suo appartamento.
Alla luce di quanto sopra, l'attore richiedeva la condanna della convenuta alla rimozione delle opere mediante ripristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento dei danni subiti. Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando integralmente le domande formulate dall'attore.
Precisava che le strutture oggetto di controversia non costituivano chiusure fisse, trattandosi unicamente di tende parasole, prive di carattere permanente e non idonee a generare infiltrazioni, aumenti di volumetria o alterazioni del decoro architettonico del fabbricato.
Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande e chiedeva la condanna dell'attore alla refusione delle spese di lite. Durante lo svolgimento del procedimento è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio (CTU), finalizzata ad accertare in modo oggettivo e neutrale le caratteristiche dei manufatti oggetto di causa.
Dalla consulenza tecnica è risultato che la convenuta ha installato tre strutture leggere: due tende parasole al primo piano (una obliqua davanti al soggiorno e una verticale nella loggia della camera da letto) e una pergolatenda al secondo piano, con telo in tessuto e struttura metallica ancorata alla parete e alla ringhiera del balcone, seguendo l'inclinazione della copertura.
Tutti i manufatti sono stati fissati con viti e bulloni di dimensioni contenute. Dopo aver preso in considerazioni la documentazione fornita dal CTU, il Tribunale ha dato torto all'attore.
Lo stesso giudice ha evidenziato che le strutture installate dalla convenuta sui balconi di proprietà esclusiva consistono in tende retrattili e avvolgibili, prive di carattere permanente e non idonee a generare aumento di volume.
Tali manufatti sono risultati sorretti da leggere strutture metalliche di supporto, minimamente visibili dal prospetto principale del fabbricato, e sono tutte di colore bianco, perfettamente compatibile - come osservato dal CTU - con "la cromia della facciata, così come l'intelaiatura, di tonalità neutra".
Secondo il Tribunale le tende, pertanto, non hanno pregiudicato né all'estetica, né all'euritmia della facciata condominiale.
Del resto è risultata presente, già da epoca antecedente all'installazione delle tende da parte della convenuta, un manufatto analogo per forma e dimensioni sul balcone di proprietà dell'attore stesso.
Importanza del rispetto del decoro architettonico in condominio
Il concetto di decoro architettonico (richiamato dall'art.1120, il cui ultimo comma vieta le innovazioni che possano alterarlo) deve intendersi come il complesso di linee, di motivi architettonici e ornamentali che costituiscono le note uniformi e dominanti di un edificio e che imprimono alle varie sue parti, dal punto di vista stilistico ed estetico, una determinata fisionomia, unitaria e armonica (Trib. Torino 5/12/22 n. 4734.
Nel procedere all'installazione di una tenda da sole, il condomino è tenuto a rispettare le linee architettoniche dell'edificio, evitando soluzioni che superino la sagoma del fabbricato o che compromettano la continuità visiva e strutturale dei balconi, dovendo invece attenersi al loro profilo originario in modo armonico e coerente.
È stato affermato che i proprietari dei singoli piani di un edificio in condominio hanno il diritto di non subire, a causa della costruzione eseguita da altro condomino, una diminuzione del godimento dell'aria, della luce ed anche della possibilità di esercitare le vedute in appiombo sul fondo sottostante: tuttavia, l'applicazione di una tenda scorrevole di stoffa non avendo caratteri di una costruzione non è assoggettabile alla disciplina di cui all'art. 907 c. c. (Cass. civ., sez. II, 18/03/1991, n. 2873).
In ogni caso qualora il regolamento condominiale contenga specifiche indicazioni riguardanti le caratteristiche delle tende e la colorazione del tessuto, il singolo condomino sarà vincolato al rispetto del modello ivi previsto, non potendo procedere a installazioni difformi.