L'impianto di scarico delle acque nere o bianche in un condominio è da sempre oggetto di controversie tra i condòmini soprattutto quando diventa causa di danni da infiltrazioni ai singoli appartamenti.
Le infiltrazioni d'acqua possono derivare non solo dalla rottura delle tubazioni dell'appartamento di un altro condòmino, ma anche dalla rottura di tubazione di proprietà condominiale
Il problema che si è posto in giurisprudenza è relativo al caso di rottura della braga che consiste in un raccordo idraulico fra le tubazioni orizzontali di pertinenza dei singoli appartamenti e quelle verticali. La proprietà della stessa, e quindi la responsabilità per i danni causati dalla sua rottura, è stata fonte di contrasto giurisprudenziale.
Infatti, una giurisprudenza meno recente (Cassazione civile sezione II, 19/01/2012, n.778) sosteneva che la braga fosse condominiale, data la funzione prevalente di raccordo svolto dalla stessa, senza la cui presenza il funzionamento della colonna verticale verrebbe meno. Una giurisprudenza più recente afferma invece che, "posto che il limite condominiale delle condotte si estende fino al punto di loro diramazione, deve ritenersi in proprietà esclusiva la braga, ovvero l'elemento di raccordo posto tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale" (Cassazione civile, sezione II, sentenza 1027 del 17 gennaio 2018).
Inoltre, dal punto di vista funzionale, la proprietà esclusiva della braga trova conferma nel fatto che questa convoglia le acque di scarico del singolo appartamento nella condotta verticale condominiale. I danni causati dalla sua rottura sono, pertanto, a carico del proprietario esclusivo.
La questione è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte d'Appello di Genova, sent. n. 1040 del 26/09/2023, che ha richiamato il più recente orientamento giurisprudenziale.
Infiltrazioni d'acqua dalla braga di scarico del bagno: la responsabilità del singolo condomino. Fatto e decisione
La causa traeva origine da un procedimento di ATP promosso, dalla proprietaria di un appartamento facente parte di un fabbricato condominiale, per accertare le cause del crollo del controsoffitto dell'immobile di sua proprietà.
In tale sede si era accertato che il crollo era stato causato dalle infiltrazioni d'acqua dalla braga di scarico del servizio igienico della proprietà sovrastante (oltre al peso dei calcinacci posizionati sul piano di calpestio superiore).
Sulla base di tale accertamento, il Tribunale di Massa, aveva ritenuto responsabile ex art. 2051 c.c. il proprietario dell'appartamento sovrastante, escludendo invece la responsabilità del condominio.
Proponeva appello il Condominio chiedendo la riforma della sentenza di primo grado relativamente al punto concernente il mancato riconoscimento in suo favore delle spese legali e tecniche relative al procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Proponeva, altresì, appello, il proprietario dell'appartamento sovrastante deducendo la erroneità della sentenza nel valutare l'addebitabilità del danno, nel non ritenere la compagnia assicuratrice, pure chiamata in causa, tenuta all'indennizzo e nel condannare il medesimo appellante alla refusione delle spese di lite in favore della detta compagnia di assicurazioni. I due giudizi venivano riuniti in quanto riguardanti l'impugnazione avverso la medesima sentenza.
Trattati congiuntamente i due motivi principali, circa il mancato accertamento di responsabilità, quantomeno anche, del Condominio nonché circa la mancata legittimazione del condòmino dell'appartamento sovrastante, a chiamare in causa la compagnia assicuratrice del fabbricato, la Corte d'Appello concludeva per il rigetto di entrambi i motivi.
La Corte, infatti, ha ritenuto unicamente responsabile dei danni il proprietario dell'immobile sovrastante e non, anche, il Condominio in considerazione: 1) degli accertamenti compiuti dal tecnico in sede di Atp che avevano rinvenuto nella rottura della braga, la causa del crollo del controsoffitto dell'appartamento sottostante nonché 2) dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la braga non è condominiale bensì di proprietà esclusiva del condòmino.