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L’asta sincrona mista è una particolare tipologia di asta giudiziaria ove i partecipanti possono presentare le offerte in forma cartacea, depositando una busta chiusa direttamente presso il Tribunale, oppure in modalità telematica, seguendo le istruzioni specificate nell’avviso di vendita. Questo approccio ibrido permette ai potenziali acquirenti di partecipare all’asta sia in presenza che da remoto, ampliando così l’accessibilità all’evento. Scendiamo nei dettagli di questa modalità d’asta.

Cosa vuol dire asta sincrona mista?

Le aste giudiziarie sono eventi organizzati dal Tribunale con l’obiettivo di vendere un bene imobile al fine di soddisfare il debito verso i creditori del soggetto o dell'azienda proprietaria del bene. Con l’avvento di Internet il mondo delle aste si è ampliato, individuando modalità telematiche di partecipazione agli eventi di vendita.

È proprio il caso dell’asta sincrona mista, una tipologia particolare di asta giudiziaria che prevede due modalità di partecipazione: in presenza o da casa.

Analizzando il termine asta sincrona mista nel dettaglio, è possibile affermare che la peculiarità di tali aste risiede ne:

  • la sincronia: questa caratteristica implica la coincidenza e il coordinamento temporale di ogni fase dell'asta. In tali eventi, la vendita si apre davanti al Delegato e si chiude nel medesimo giorno davanti al medesimo Delegato. Di contro, l’asta asincrona è un processo di vendita che si svolge in un periodo di tempo prestabilito e generalmente maggiore rispetto alle aste sincrone, ma che non richiede la presenza simultanea dei partecipanti durante la fase di rilancio;
  • la natura mista dell’evento: ciò concede ai potenziali acquirenti una maggior flessibilità poiché è possibile prendere parte all’asta collegandosi da qualsiasi parte del mondo, eliminando la necessità di essere presenti in un determinato luogo ad un preciso orario.

Come si partecipa ad un’asta sincrona mista?

Per partecipare a un'asta sincrona mista, è necessario decidere se prendere parte all’evento dal proprio ambiente domestico, di fronte a un computer, o in loco, fisicamente sul luogo dell'asta. Questa scelta viene effettuata al momento della presentazione dell'offerta per partecipare alla competizione. Le opzioni includono:

  • modalità telematica, tramite Posta Elettronica Certificata (Pec), per effettuare rilanci online;
  • presentazione di un'offerta in busta chiusa depositata fisicamente presso la cancelleria del Tribunale o in un altro luogo indicato nel bando per partecipare all'asta in sala.

 
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Coloro che presentano offerte tramite Pec e coloro che lo fanno in busta chiusa parteciperanno simultaneamente all'asta. Le offerte e i rilanci, inclusi quelli effettuati in loco, vengono registrati su una piattaforma online, permettendo ai partecipanti online di seguire gli sviluppi in sala.

Per prendere parte all’asta sincrona mista da remoto, è necessario registrarsi sul portale del gestore delle vendite telematiche indicato nel bando e inserire i dati richiesti nel modulo web. Successivamente, il sito genera una busta digitale in cui inserire l'offerta d'acquisto e inviarla, insieme ai documenti necessari, all'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. In alternativa, è possibile inviare il tutto tramite posta elettronica ordinaria, a condizione che l'offerta contenga una firma digitale.

Durante l'asta, i potenziali acquirenti possono collegarsi tramite il portale del gestore delegato e, generalmente, circa mezz'ora prima dell'inizio, tale gestore invierà un invito al partecipante che dovrà connettersi con le credenziali.

Come di consueto, la gara si conclude quando scade il tempo per i rilanci senza che ne sia stato effettuato uno più alto rispetto all'ultima offerta. Chi ha presentato l'offerta più alta si aggiudicherà il bene messo all'asta.

Quanto dura un’asta sincrona? Come funziona?

La durata delle aste sincrone miste può variare e andare da pochi minutifino a qualche ora. L’operazione inizia al momento dell’apertura delle buste e termina nel momento in cui il miglior offerente si aggiudica il bene. Dunque, questi eventi si svolgono solitamente in giornata. Al contrario, le aste asincrone possono durare dai sette ai dieci giorni.

Quanto al funzionamento dell’operazione di vendita, le buste presentate in loco vengono aperte in presenza dal professionista designato e, successivamente, tali offerte vengono inserite nel portale rendendole visibili a tutti i partecipanti che hanno selezionato la modalità telematica. D’altra parte, le offerte lanciate online saranno aperte sul portale e rese visibili agli offerenti presenti in loco.

Nel caso in cui siano presenti diverse offerte valide, si procede con una competizione tra gli offerenti e, in tali circostanze, si utilizza il medesimo principio dell’apertura delle offerte iniziali. Insomma, gli acquirenti online potranno visionare i rilanci di quelli presenti in sala e viceversa.

La gara sarà considerata conclusa al termine del periodo massimo previsto per i rilanci, nel caso in cui non siano state presentate offerte migliori rispetto all'ultima offerta valida, sia da parte dei partecipanti fisicamente presenti che da quelli collegati telematicamente. L'offerente che ha presentato l'ultima offerta valida sarà dichiarato vincitore del bene.


 
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Cosa significa vendita senza incanto con modalità sincrona mista?

L’asta sincrona mista senza incanto rappresenta un metodo di cessione di beni immobili in cui le offerte vengono presentate in modo riservato tramite busta chiusa, e l'assegnazione del bene è definitiva. Inoltre, secondo questa modalità, è possibile rilanciare con tutti gli altri partecipanti in sala o comodamente da casa, collegandosi a Internet e seguendo la procedura telematica individuata.

Diversamente, nelle aste con incanto, un giudice emana un decreto di vendita stabilendo le regole per l'asta. Una volta che un partecipante vince l'asta, l'assegnazione è temporanea, con la possibilità di presentare ulteriori offerte entro i successivi dieci giorni dalla chiusura dell'asta.

In genere, per ottenere l'aggiudicazione in un'asta senza incanto, l'offerta deve generalmente superare il 75% del prezzo base. Inoltre, i potenziali acquirenti devono versare una cauzione iniziale, equivalente almeno al 10% dell'importo offerto. Questa cauzione è vincolante e senza di essa non è possibile ottenere il bene in questione.

Come già menzionato, la differenza chiave tra le vendite con e senza incanto è da ricercare nel momento di assegnazione del bene. A differenza delle aste con incanto, nelle aste senza incanto, l'assegnazione è definitiva. Se più proposte valide sono presentate, si può organizzare una competizione tra i principali offerenti.

Un esempio di offerta

Per partecipare ad un’asta è fondamentale conoscere quali sono i campi presenti e compilarli correttamente per far sì che l’offerta in busta chiusa venga dichiarata valida. A tal proposito, di seguito è riportato un fac simile di offerta in un’asta sincrona mista di tipo senza incanto.

OFFERTA DI ACQUISTO PER LA VENDITA SENZA INCANTO CON UDIENZA FISSATA PER _________ ALLE ORE ________

  1. A) Il sottoscritto _______________________________ nat ____a _______________ ( __ ) il ____________________________ residente a ____________________________ C.A.P. __________Via ______________________ N. ________ Tel. ______ / __________ CODICE FISCALE: ___________________________________ STATO CIVILE: Libero Coniugato/a Divorziato/a REGIME PATRIMONIALE: Coniugato/a in separazione dei beni Coniugato/a in comunione dei beni con:________________________ nat _____ a ______________ ( _____ ) il _____________ C.F. _________________________
  2. B) Il sottoscritto __________________________________ nat ____a _______________ ( _____ ) il ____________________________ residente a __________________ C.A.P. __________Via ______________________ N. ________ Tel. ______ / ____________ CODICE FISCALE: ___________________________________ STATO CIVILE: Libero Coniugato/a Divorziato/a

REGIME PATRIMONIALE: Coniugato/a in separazione dei beni Coniugato/a in comunione dei beni con:_____________ nat _____ a ___________ ( _____ ) il _____________ C.F. ___________________________ IN RELAZIONE ALL’ORDINANZA DI VENDITA SENZA INCANTO NELLA PROCEDURA SOPRA INDICATA DICHIARA che per l’acquisto dell’immobile ivi indicato (LOTTO N. ___________________ ) offre il prezzo di €uro:________________________ con versamento del saldo prezzo entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di aggiudicazione ____________________________________. Dichiarano di presentare l’offerta partecipando per le seguenti quote del bene immobile, rispettivamente per: offerente A) per ___________________ /100 offerente B) per ___________________ /100 Soggetto che ha facoltà di effettuare eventuali rilanci: offerente A) offerente B)

  • Si prende atto che, unitamente al saldo del prezzo, dovrà essere corrisposto un anticipo delle spese di trasferimento (salvo conguaglio e conteggio finale), in ragione del 20% del prezzo di aggiudicazione.
  • La partecipazione alla vendita presuppone la perfetta conoscenza della perizia e dell'avviso di vendita, nonché l’accettazione delle relative condizioni.

Si allegano:

  • ricevuta di versamento su c/c intestato alla procedura pari al 10% del prezzo proposto, a titolo di cauzione della somma di €euro _________________________ ovvero originale della fideiussione cauzionata di pari importo.
  • copia del documento d’identità.

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La registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate è un’operazione fondamentale nel processo di affitto di un immobile. Grazie a questo passaggio, infatti, il contratto di affitto assume validità, obbligando locatore e conduttore a sottostare a determinate condizioni, nella tutela e nel rispetto dei loro interessi. Ti spieghiamo passo a passo tutto quello che devi sapere sulla registrazione del contratto di locazione, che, come ricordiamo, è obbligatori per i contratti superiori a 30 giorni

La registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate è obbligatoria nei casi in cui la locazione abbia una durata superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno solare. Pertanto, per gli accordi la cui durata è inferiore ai 30 giorni non sussiste per le parti l’obbligo di registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate. Questo vale sia in caso di registrazione di un contratto di locazione all’Agenzia delle Entrate ad uso commerciale sia in caso di contratto d’affitto ad uso abitativo.

Naturalmente, quando locatore e conduttore decidono di convenire un accordo, la registrazione del contratto di locazione all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto o dalla sua decorrenza, se anteriore. In sede di registrazione, è bene accertarsi di allegare al contratto l’Attestazione di Prestazione Energetica (APE). Infatti, in caso di registrazione del contratto di locazione all’Agenzia delle Entrate, l’APE è obbligatoria, pena sanzione. Una volta effettuata la registrazione, l’accordo redatto dalle parti secondo il modello del contratto di affitto scelto è finalmente valido.

Le marche da bollo per la registrazione del contratto di locazione all’Agenzia delle Entrate

La registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate prevede il pagamento di alcune imposte a carico di locatore e conduttore, in parti uguali. La prima è l’imposta di bollo, pari a 16 euro (per ogni 100 righe o 4 facciate del contratto), che va applicata su ogni copia del contratto da registrare. Nel caso di registrazione del contratto di locazione online presso l’Agenzia delle Entrate, l’imposta di bollo viene calcolata direttamente dal sistema.

La seconda è l’imposta di registro, che varia in base alla tipologia di immobile affittato. Per i contratti pluriennali, quando la tassa viene pagata, al momento della registrazione e per l’intera durata del contratto, questa è pari al 2% del corrispettivo complessivo. Se, invece, viene versata anno per anno, corrisponde al 2% del canone relativo a ciascuna annualità. Ovviamente, chi decide di versare l’imposta di registro per l’intera durata del contratto ha diritto ad uno sconto.

Agenzia delle Entrate e contratto di locazione: la registrazione online

Oggigiorno è possibile effettuare, in completa autonomia, la registrazione del contratto di locazione online presso l’Agenzia delle Entrate. Questa modalità è obbligatoria per i possessori di almeno 10 immobili e per gli agenti immobiliari; è facoltativa per tutti gli altri. Presso l’Agenzia delle Entrate, la registrazione del contratto di locazione online è praticabile solo se si è in possesso delle credenziali SPIDCIE (carta d’identità elettronica) o CNS (Carta nazionale dei servizi),

Solo con queste, infatti, è possibile effettuare l’accesso a RLI web, il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate, funzionante sia su pc che smartphone, dal quale si può compilare il modello RLI Agenzia delle Entrate e versare le imposte dovute per la registrazione del proprio contratto di affitto.

La registrazione presso uno sportello dell’Agenzia delle Entrate o un intermediario abilitato

Presso l’Agenzia delle Entrate, la registrazione del contratto di locazione può essere fatta per mezzo di un intermediario abilitato o recandosi direttamente presso uno degli uffici dell’ente.

Nel caso in cui ci si affidi ad un intermediario o delegato, quest’ultimo è tenuto a rilasciare una dichiarazione, datata e sottoscritta, con la quale si fa carico della registrazione, del pagamento delle imposte relative ai canoni annuali e dell’esecuzione di eventuali cessioni, proroghe e risoluzioni. La delega può essere conferita ad un altro soggetto tramite compilazione di un apposito modulo che va presentato, nelle modalità previste, per ottenere l’abilitazione al servizio telematico Entratel.

Nel caso in cui si preferisca effettuare la registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate tramite sportello, allora sarà doveroso portare con sé tutta una serie di documenti (modello RLI Agenzia delle Entrate compilato, ricevuta di pagamento dell’imposta di registro, ecc), elencati e consultabili nella pagina online dell’ente.

Registrazione contratto di locazione con cedolare secca presso l’Agenzia delle Entrate: cosa sapere

Quando si decide di effettuare la registrazione del contratto di locazione con cedolare secca presso l’Agenzia delle Entrate, le procedure da seguire e le tempistiche da rispettare per l’operazione rimangono invariate. L’unica cosa che cambia per coloro che effettuano presso l’Agenzia delle Entrate, la registrazione del contratto con cedolare secca è l’esonero dal pagamento dell’imposta di registro e di bollo.

Quando, tuttavia, l’opzione non viene esercitata all’inizio, la registrazione segue le regole ordinarie; questo significa che imposta di bollo e di registro son dovute e non possono più essere rimborsate.

Registrazione contratto di locazione con garante presso l’Agenzia delle Entrate: i costi

Il proprietario di casa, per tutelare la sua posizione, può optare per il contratto di locazione con garante, o anche fideiussore del locatore, che interviene nei casi in cui il conduttore non ottemperi ai suoi obblighi. Presso l’Agenzia delle Entrate, la registrazione del contratto di locazione con garante comporta un costo aggiuntivo per il locatore, pari allo 0,5% del canone di affitto, con una somma minima di 200 euro.

Tuttavia, se al contratto di locazione con garante viene applicato il regime della cedolare seccanon sono previste imposte aggiuntive per il proprietario per la registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate. L’opzione cedolare secca, in questi casi, non è utilizzabile da parte di coloro che affittano immobili per l’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Cosa succede se si effettua la registrazione del contratto di locazione all’Agenzia delle Entrate in ritardo?

Quando la registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate viene effettuata in ritardo, locatore e conduttore incorrono in sanzioni dal punto di vista fiscale e civile. Alla mancata registrazione segue, infatti, la dichiarazione di nullità del contratto. Questa determina la possibilità per il conduttore di richiedere indietro i canoni pagati al locatore.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, queste variano in base al tempo trascorso dalla data della mancata registrazione del contratto. Secondo quanto previsto dall’art. 69 D.P.R. n.131/1986, l’omessa registrazione del contratto di locazione è punita con una sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta con un minimo di 200€, ridotta dal 60% al 120% nei casi in cui il ritardo non superi i 30 giorni. Ciononostante, la sanzione si riduce se si regolarizza la registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate, godendo dell’istituto del ravvedimento operoso.

Registrazione online del contratto di locazione

Per evitare tempi lunghi e molta burocrazia, è possibile registrazione direttamente online i contratti di affitto. Anche chiunque abbia bisogno di registrare il proprio contratto di locazione può farlo in modo agevole e veloce. Questo servizio innovativo semplifica l'intero processo, consentendo agli utenti di adempiere all'obbligo di registrazione telematica senza complicazioni. Grazie a Regold, non c'è bisogno di affrontare procedure complesse o di acquisire conoscenze tecniche specializzate, ogni utente può registrare il suo contratto di affitto online in modo corretto e preciso, risparmiando tempo prezioso e riducendo lo stress. 

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Ecco alcune informazioni che potrebbero esserti utili per la registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate.

Come registrare contratto affitto 2023?

È possibile registrare un contratto d’affitto utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, è possibile recarsi presso un ufficio territoriale dell’ente oppure affidare la registrazione ad un intermediario abilitato.

Come registrare un contratto di affitto sul sito dell’Agenzia delle Entrate?

Per registrare un contratto di affitto sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile utilizzare l’applicazione “RLI web”. In alternativa, è possibile utilizzare il software “Contratti di locazione e affitto immobili (RLI)”.

Quanto costa la registrazione di un contratto di affitto all’Agenzia delle Entrate?

Registrare un contratto di affitto presso l’Agenzia delle Entrate prevede il pagamento di due imposte: imposta di bollo e imposta di registro. L’imposta di bollo è pari a 16 euro e si applica a ciascuna copia del contratto di affitto; l’imposta di registro varia in base al tipo di immobile locato. Se si opta per il regime della cedolare secca, le imposte di registrazione del contratto di locazione non sono dovute.

Quanto tempo ci vuole per registrare un contratto di affitto all’Agenzia delle Entrate?

Una volta effettuata la registrazione del contratto di affitto presso l’Agenzia delle Entrate, prima di ottenere la ricevuta con i dati di registrazione tramite email è necessario attendere circa 48 ore.

 

 

Il titolare può registrare presso l’Agenzia delle Entrate un contratto che sia già stato firmato in maniera digitale. Idealista offre ai proprietari e agli agenti immobiliari un servizio gratuito per la creazione di contratti di affitto con firma online.

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Molti non sanno che a in tema di abusi edilizi c’è una notevole differenza tra l’acquisto in asta e l’acquisto sul libero mercato. Vediamo se in caso di immobili con abusi edilizi è possibile la vendita all'asta, quali abusi sono sanabili e quando invece nascono dei problemi

Nel caso dell’asta Immobiliare il Tribunale, con decreto, trasferisce la proprietà dell’immobile all’aggiudicatario anche in presenza di abusi edilizi ovvero difformità (catastali, edilizie o urbanistiche), le quali saranno comunque segnalate e descritte puntualmente nella perizia (CTU) redatta dal perito nominato . E’ però importante sapere che l’immobile non sanabile può essere oggetto di vendita all’asta esclusivamente se la presenza degli abusi edilizi è segnalata nell’ordinanza o nell’avviso di vendita.

Infatti, in caso di mancata segnalazione di tali informazioni si sarebbe in presenza di una vendita per la quale non opera l’esclusione della garanzia per i vizi della cosa ex art. 2922, comma 2, c.c. In questo caso potranno essere applicate le regole proprie della nullità dell’atto e l’aggiudicatario potrà agire ai sensi dell’art. 1489 c.c. (cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi).

Nel caso del libero mercato invece non è possibile rogitare su immobili abusivi o che presentino degli abusi edilizi o non siano comunque correttamente accatastati per i più diversi motivi, anche con la buona fede del venditore. Le schede catastali infatti vengono allegate al rogito stesso e ne divengono parte integrante, il Notaio si accerterà della loro rispondenza alla realtà dei fatti chiedendo una specifica dichiarazione al venditore al riguardo. Quindi nel caso in cui l’immobile presenti difformità, grosse o piccole che siano, non sarà infatti possibile procedere con un rogito fino all’eventuale regolarizzazione dell’immobile stesso.

Quali sono gli abusi edilizi non sanabili?

Ma se gli abusi edilizi, sanabili o meno , potrebbero non essere un problema in sede d’asta, per ottenere il decreto di trasferimento dell’immobile , potrebbero essere invece un grosso problema in due casi:

  1. Nel caso di acquisto in asta tramite Mutuo Ipotecario - In caso di Aggiudicazione in asta di un immobile infatti per richiedere il mutuo, oltre ai documenti convenzionalmente richiesti, occorrerà presentare anche la perizia del tribunale nella quale saranno indicati gli abusi edilizi e la loro tipologia. Nella maggior parte dei casi si tratta di difformità sanabili con il pagamento di una sanzione amministrativa (il cui importo cambia da Comune a Comune). In altri casi potrebbe essere necessario “il ripristino dei luoghi”, ovvero la demolizione degli interventi abusivi. La decisione circa la concessione del mutuo dipende sempre dalla valutazione effettuata dalla banca, che tiene conto del valore dell’immobile, della somma richiesta e dell’entità degli abusi. Generalmente la presenza di abusi (anche non sanabili) non è di per sé un impedimento alla concessione del mutuo ma la delibera rimane comunque ad appannaggio discrezionale degli istituti di Credito che hanno politiche di delibera molto differenti tra loro. Il rischio quindi di vedersi declinata la richiesta di finanziamento in caso di difformità è oggettivamente esistente.
  2. Nel caso si intenda rivendere l’Immobile sul libero mercato - Preso atto del fatto che non sia possibile rogitare su immobili abusivi, che presentino degli abusi edilizi o non siano comunque correttamente accatastati, chi ha intenzione di rivendere ma ha acquistato casa all’asta con abusi può attivare una procedura di sanatoria, definita anche, erroneamente, “domanda di condono immobili all’asta", in base a quanto previsto dall’articolo 40, ultimo comma, della legge 47/85.
    Nello specifico:
  • Entro 120 giorni dalla emissione del decreto di trasferimento l’aggiudicatario che si sia aggiudicato un immobile con abuso edilizio può depositare la domanda di concessione in sanatoria, in base alle norme dettate dal dl 23 aprile 1985, n. 16 che ha lasciato invariato tale termine.

    In particolare, l’art. 40, comma 6, della legge n. 47/1985 prevede che, nel caso di immobile che sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda può essere presentata entro 120 giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile.

  • Può sanare l’immobile nel caso in cui il credito che ha generato l’asta sia anteriore all’entrata in vigore della legge sul condono 47/85;

  • Ha la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria dev’essere valutata nella fase esecutiva del procedimento, successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione ( Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 agosto 2018 n. 5128).

E’ obbligatorio sanare gli abusi edilizi ?

A questo punto sorge spontanea una domanda: è obbligatorio sanare abusi edilizi di un immobile acquistato con asta giudiziaria?

In realtà dipende. Se l’abuso non risulta sanabile, l’aggiudicatario ha l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi e il costo necessario per effettuare tale attività viene decurtato dal prezzo di stima in sede di redazione della CTU. Se al contrario l’immobile si trova nelle condizioni necessarie per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l’aggiudicatario deve procedere alla presentazione della relativa domanda.

L’aggiudicatario è quindi obbligato a presentare la richiesta di sanatoria nei seguenti casi:

  • per gli immobili costruiti senza licenza edilizia;
  • per gli immobili costruiti in difformità della stessa;
  • in presenza di autorizzazione annullata, decaduta, divenuta inefficace, ovvero per la quale sia pendente un procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa in presenza di aree sottoposte a vincolo. In questo caso la concessione può essere rilasciata solo con l’autorizzazione delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.

Quali sono gli abusi sanabili ?

L’aggiudicatario deve presentare la richiesta di sanatoria nei seguenti casi di abusi sanabili:

  • per gli immobili costruiti in difformità della stessa, qualora vi sia conformità agli strumenti urbanistici;
  • qualora le ragioni del credito siano antecedenti all’entrata in vigore della ultima legge sul condono edilizio ;
  • qualora la demolizione della parte abusiva comprometta in maniera stabile e definitiva la staticità e/o l’agibilità della parte regolarmente assentita;
  • per gli immobili costruiti senza licenza edilizia, qualora l’opera da sanare sia conforme agli strumenti urbanistici in vigore sia al tempo di commissione dell’abuso che al momento della presentazione della domanda;
  • in presenza di autorizzazione annullata, decaduta, diventata inefficace, ovvero per la quale sia pendente un procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa in presenza di aree sottoposte a vincolo. In tal caso la concessione può essere rilasciata solo con il parere favorevole da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.
  • in presenza di richieste di condono illo tempore inoltrate in conformità alle disposizioni vigenti, ma per le quali l’amministrazione non si sia mai espressa (pur essendo stata versata l’oblazione, in tal caso occorre far dichiarare il silenzio assenso), o per le quali non sia mai stata versata l’oblazione (in tal caso si deve versare l’oblazione, con interessi e sanzioni, e la domanda retroagisce alla data di presentazione, sempre che lo strumento urbanistico vigente lo consenta);

In definitiva , acquistare immobili all’asta con difformità è sempre possibile , la cosa importante è farlo sempre con consapevolezza.

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Quale permesso occorre al proprietario di un singolo appartamento per costruire un ascensore esterno in un condominio? Secondo la sentenza del Tar della Lombardia 388/21 non è necessario il permesso di costruire ma è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività (Scia).

Si tratta infatti di un semplice volume tecnico che non costituisce un carico urbanistico autonomo né viola, quindi, il Pgt. Al contrario, si tratta di un intervento mirato ad eliminare le barriere architettoniche, realizzabili anche in deroga ad alcuni regolamenti quali quello delle distanze tra edifici.

Il caso in questione vedeva un Comune fermare i lavori di realizzazione di un ascensore esterno (all’interno non era possibile ricavare lo spazio necessario), non valida, secondo il Tar, in quanto si tratta solo di una innovazione ad un edificio preesistente e non di una nuova costruzione; nel qual caso si dovrebbero applicare le distanze tra edifici previste dal Pgt.

Nel caso presente invece si tratta dell’intervento di rimozione di barriere architettoniche per l’utilizzo da parte di disabili, anziani o persone con difficoltà di movimento. In questi casi le costruzioni possono anche essere realizzate vicino alle finestre degli appartamenti. In ogni caso il Comune può verificare la legittimazione soggettiva di chi intende effettuare i lavori e che in ogni caso per realizzare l’impianto è necessario il voto favorevole di condomini che rappresentino la metà del valore del fabbricato.

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